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Formulario identificazione rifiuti: come e quando compilarlo

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Quando si parla di smaltimento degli scarti, la prima attività che viene svolta è l’identificazione dei materiali di cui sono composti i rifiuti per destinarli al centro autorizzato e riciclarli o smaltirli secondo quanto previsto dal loro Codice CER e dalla norma vigente. Infatti, ogni rifiuto deve essere classificato prima che venga trasportato e la compilazione del FIR, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti ha come obiettivo quello di capire qual è l’organizzazione che ha prodotto gli scarti, procedendo alla loro dismissione. A stabilirlo è l’articolo 193 del Testo Unico Ambientale ed il documento deve contenere le seguenti informazioni:

  • nome e indirizzo di produttore e detentore dei rifiuti trasportati;
  • provenienza tipo e quantità degli scarti;
  • destinazione, data e percorso dei materiali;
  • nome e indirizzo del destinatario.

 

Il FIR serve a tracciare il trasporto dei rifiuti speciali, se sono pericolosi deve essere integrato con i documenti previsti per la movimentazione delle merci ADR e RID, consentendo la loro tracciabilità assieme al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, ed al MUD, il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

formulario di identificazione rifiuti

Come compilare Formulario Identificazione Rifiuti

Il FIR rifiuti è il documento che sostituisce tutta quella documentazione necessaria per il trasporto dei rifiuti e si può compilare seguendo questi suggerimenti:

  • inserire la registrazione di carico e scarico nella sezione indicazione di registro, anche in occasione di più carichi per un solo scarico, da parte di produttore, trasportatore e destinatario negli spazi loro dedicati;
  • immettere la data del formulario, ovvero il giorno in cui il rifiuto è stato prodotto o quello seguente;
  • scrivere le informazioni relative al produttore, la Ragione Sociale, i dati del detentore, il luogo in cui si trovano i rifiuti o sono stati prodotti;
  • mettere i dati del destinatario, indicando la sua Ragione Sociale, Codice Fiscale, numero di autorizzazione con la data di validità e l’unità locale se gli scarti sono portati in una destinazione differente rispetto a quella della sua sede legale;
  • aggiungere la Ragione sociale ed i dati del trasportatore, il numero di autorizzazione al trasporto con la data di inizio della validità e quella di inizio dell’attività;
  • descrivere le caratteristiche dei rifiuti, specificando codice, stato fisico, peso, quantità e caratteristiche di pericolo.

 

Inoltre, nel Formulario Identificazione dei Rifiuti è necessario aggiungere il percorso intrapreso dagli scarti, mentre nelle annotazioni le attività esenti dalla compilazione del registro di carico e scarico preciseranno questa condizione.

Quando è obbligatorio il Formulario Rifiuti?

Il FIR Formulario di Identificazione dei Rifiuti è obbligatorio per enti e imprese. A questa documentazione va aggiunta quella relativa alla movimentazione ADR se si tratta di scarti pericolosi. Invece, non esiste l’obbligo della compilazione del formulario FIR quando:

  • la movimentazione è effettuata dal produttore al centro di raccolta;
  • il trasporto dei rifiuti viene svolto da un operatore del servizio pubblico;
  • il trasferimento di scarti saltuari o prodotti occasionalmente, non oltre le 4 volte l’anno per un massimo di 30 kilogrammi o 30 litri al giorno e 100 kg o 100 l l’anno, e quelli speciali di attività agricole, agro-industriali, silvicole e della pesca. costruzione, demolizione e scavo, attività commerciali e di servizio, strutture e servizi sanitari nel limite di 5 trasporti l’anno;
  • i rifiuti sanitari provenienti da assistenza sanitaria domiciliare;
  • gli scarti che si muovono nella proprietà privata o tra fondi della stessa azienda agricola;
  • i trasporti transfrontalieri.

 

La conservazione del Formulario Identificati Rifiuti deve essere svolta per cinque anni all’interno di armadi di metallo resistenti al fuoco posti in locali che sono stati certificati dalla Prevenzione Incendi. Errori nella compilazione, la mancata conservazione o l’omessa tenuta del FIR comporta delle sanzioni da 1.600 euro a 93mila euro per i trasgressori, a seconda di responsabilità amministrativa o penale.

Formulario Identificazione Rifiuti 4 copie

Le copie del Formulario Identificazione Rifiuto sono quattro, rispettivamente riferite a produttore, trasportatore, impianto di destinazione per le prime tre copie, più la quarta con data e firma del destinatario che dovrà essere inviata di nuovo da quest’ultimo al produttore entro 90 giorni, conservandola assieme alla prima.

Infatti, la quarta copia del formulario trasporto rifiuti serve a certificare il corretto svolgimento dell’intera procedura riguardante la dismissione degli scarti e può essere inviata anche tramite PEC con un software ad hoc, con la versione cartacea che viene trasformata in PDF attraverso un lettore ottico per la creazione di un file da spedire al produttore con la Posta Elettronica Certificata con firma digitale.

Spetta al produttore compilare il formulario per rifiuti, specificandone caratteristiche e quantità, oltre ad identificarne il tipo di materiali di cui è composto per assegnare loro il rispettivo Codice CER, anche con l’effettuazione di analisi chimiche su di essi. In caso di smarrimento del FIR è necessario farsi inviare la terza copia con la certificazione che ne confermi l’originalità in allegato, cui far seguire la denuncia da unire alla copia del formulario.

L’esperienza nel settore dell’intermediazione dei rifiuti ci dice che la prassi è che solitamente il trasportatore compila il formulario identificazione rifiuti trasportati, ma è compito del produttore accertarsi che tutti i dati siano stati inseriti correttamente prima di firmare il documento.

formulario identificazione dei rifiuti

Formulario Identificazione Rifiuti vidimazione

La vidimazione del FIR deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività di gestione dei rifiuti. Il documento deve essere ufficiale e vidimato dalla Camera di Commercio o dall’Agenzia delle Entrate gratuitamente. Recentemente, in seguito al processo di digitalizzazione e semplificazione dei processi, previsti dal DM numero 145 del 2019 e del DM 59 del 2023, si possono:

  • utilizzare i nuovi modelli vidimati digitalmente nel sistema RENTRI fino al 12 febbraio 2026;
  • emettere il Formulario Identificazione dei Rifiuti solo digitalmente dal 13 febbraio 2026 se iscritti al RENTRI, per gli altri soggetti basta il cartaceo vidimato in formato digitale.

 

La numerazione progressiva del documento consente di tracciare con più facilità il percorso dei rifiuti da parte delle autorità competenti che deve riportare le stesse informazioni in ognuna delle quattro copie, altrimenti possono essere interpretate come violazioni con conseguenti sanzioni amministrative e penali.

FIR digitale o cartaceo?

La scelta del FIR Formulario di Identificazione Rifiuti cartaceo o digitale dipende dalla natura ed al tipo di scarto e più precisamente:

  • il FIR digitale per imprese ed enti con più di 10 dipendenti che si occupano di lavorazioni industriali o artigianali, trattamenti di rifiuti. processi di potabilizzazione o altri trattamenti delle acque, depurazione delle acque reflue. abbattimento dei fumi, attività di pulizia di fosse settiche o di manutenzione delle reti fognarie;
  • sia digitale che cartaceo per gli enti e le imprese con meno di 10 dipendenti, il primo per i rifiuti pericolosi ed il secondo per quelli non pericolosi, comprese attività agricole, agro-industriali, silvicole e della pesca, costruzione, demolizione e scavo, attività commerciali e di servizio, strutture e servizi sanitari;
  • il Formulario Identificazione dei Rifiuti cartaceo per le attività che non rientrano nel RENTRI e non producono scarti pericolosi.

 

Trasportatori, intermediari e destinatari devono guardare la tipologia di produttore per stabilire quale formati di FIR rifiuti utilizzare, cartaceo o digitale e dal 13 febbraio 2026 devono fornire entrambe le soluzioni ad i loro clienti.

Intermediario rifiuti e FIR digitale

L’intermediario rifiuti non ha l’obbligo di trasmettere i dati relativi agli scarti pericolosi al sistema informatico RENTRI, senza apporre alcuna firma digitale, ma continuando a compilare manualmente il formulario per conto terzi.

In questo modo, i nostri clienti avranno la certezza che il trasporto e lo smaltimento avvengano in piena conformità normativa grazie ad una corretta gestione della documentazione relativa alla tracciabilità dei loro rifiuti, FIR, MUD e RENTRI.

Infatti, con il FIR si registrano informazioni essenziali come tipologia di rifiuto, quantità, produttore, destinatario e modalità di smaltimento o recupero, permettendo un controllo completo lungo tutta la filiera. L’intermediario assicura che tutte le informazioni siano corrette e trasmesse ai soggetti competenti, riducendo rischi legali e sanzioni per le aziende.

Affidarsi a professionisti qualificati per la gestione del Formulario Identificazione Rifiuti significa ottimizzare i processi, rispettare l’ambiente e mantenere la piena tracciabilità dei materiali. Per imprese e produttori, scegliere il nostro team di intermediazione rifiuti garantisce sicurezza, efficienza e conformità normativa senza complicazioni. Non esitare a contattarci per lo smaltimento di scarti aziendali e domestici.

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