Vai al contenuto

Il nuovo registro carico e scarico rifiuti RENTRI è obbligo

Contenuti principali della pagina

A partire dal mese di dicembre 2024 scatta l’obbligo per alcune imprese del settore dei rifiuti di iscriversi al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti.

Tale obbligo di iscrizione dovrà essere adempiuto dalle aziende e dagli enti rispettando le seguenti date di iscrizione al RENTRI:

  • dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che hanno più di cinquanta dipendenti;
  • dal 15 giugno al 14 agosto 2025 per per i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che hanno più di dieci ed un massimo cinquanta dipendenti;
  • dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 per i produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con al massimo dieci dipendenti;
  • dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 per i restanti produttori iniziali di rifiuti pericolosi speciali che non sono enti o imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti posseduti.

Ci si può iscrivere anche successivamente alle date di cui sopra a patto che l’iscrizione al RENTRI avvenga antecedentemente alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico. I costi di iscrizione comprendono per tutti i 10 euro di diritti di segreteria ed un contributo per il primo anno che varia da 15 a 100 euro e per gli anni seguenti da 10 a 50 euro. Invece, è stato abolito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, SISTRI, previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, già dal 2018.

Vediamo insieme nel dettaglio che cos’è il RENTRI e quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi a questo registro. 

registro carico e scarico rifiuti

Cos’è il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei rifiuti

Il RENTRI attraverso il suo Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023 ed entrato in vigore il 15 giugno 2023, ha come obiettivo di rendere trasparente il percorso dei rifiuti all’interno della catena della loro gestione attraverso l’obbligatorietà della registrazione e la documentazione delle operazioni di carico e scarico degli stessi.

Gli obiettivi del RENTRI sono:

  • contrastare il traffico illecito dei rifiuti attraverso la trasparenza del meccanismo;
  • implementare la gestione dei materiali con il loro monitoraggio;
  • avere effetti positivi sull’impatto ambientale, promuovendo pratiche responsabili e sostenibili;
  • semplificare le procedure e maggiore efficienza nella registrazione delle operazioni legate ai rifiuti.

In attesa della partenza obbligatoria del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, è partito il test dello piattaforma per alcune aziende coinvolte sotto l’egida dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti

I soggetti che devono fare la propria iscrizione al RENTRI sono:

  • gli enti e le imprese che trattano i rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese di trasporto e raccolta di rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • gli enti e le imprese che svolgono la loro attività come commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i consorzi che recuperano e riciclano particolari tipologie di rifiuti;
  • in riferimento ai rifiuti non pericolosi anche comuni, consorzi e comunità montane si devono iscrivere ed i soggetti che devono obbligatoriamente inviare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, il MUD.

I soggetti non obbligati e quelli per cui non scatta ancora l’obbligo d’iscrizione possono iscriversi volontariamente al RENTRI ed anche cancellarsi con effetto dall’anno solare seguente.

rentri rifiuti

Le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI

Il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n 143 del 2023 sul del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, indica le modalità operative di accesso e di iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti e delle imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano e trattano le diverse tipologie di rifiuti.

Questo sistema per la tracciabilità dei rifiuti si appoggia sul Registro elettronico nazionale delle imprese e sulla piattaforma telematica sulla quale caricare digitalmente I dati:

  • dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti durante il loro trasporto;
  • la denuncia ambientale annuale sui rifiuti. 

Nella piattaforma saranno disponibili i nuovi modelli di registro delle attività di carico e scarico dei rifiuti e si potrà effettuare l’aggiornamento dei registri stessi sul trasporto dei rifiuti, indipendentemente se si ha l’obbligo di iscrizione da parte degli operatori.

Infatti, nel decreto direttoriale sono specificati i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico e le modalità di tenuta dei registri cronologici dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti e quelle di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi, ed disponibile e attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti per avere tutte le informazioni sul funzionamento del sistema di tracciabilità.

Il registro di carico e scarico rifiuti

Il meccanismo di tracciabilità dei rifiuti è entrato in vigore per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI, ovvero commercianti e intermediari di rifiuti, produttori di rifiuti non pericolosi e le imprese che producono rifiuti pericolosi, coloro che svolgono attività di recupero o smaltimento dei rifiuti ed imprese produttori di rifiuti speciali.

Per questo motivo, i soggetti coinvolti devono conoscere il funzionamento del RENTRI, i dati trasmessi al RENTRI e i relativi adempimenti, gli strumenti che la piattaforma mette a disposizione.

Infatti, il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti prevede la digitalizzazione dei documenti di carico e scarico rifiuti e del formulario di identificazione dei rifiuti.

I soggetti che svolgono attività inerenti alla gestione dei rifiuti hanno l’obbligo di trasmissione dei dati al Registro Elettronico Nazionale e la tenuta dei registri di carico e scarico sarà possibile prima della data di iscrizione in formato cartaceo secondo la compilazione e la vidimazione della Camera di Commercio territorialmente competente e le regole stabilite dai Registri IVA.

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, leggi anche:

Scopri tutti i nostri contenuti:

Richiedi un preventivo gratuito