Il Testo Unico Ambientale, anche conosciuto come Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, contiene quella seria di norme volte a garantire la tutela ambientale del nostro Paese.
Infatti, le materie in materia di tutela ambientale sono divise al suo interno in sette parti:
- parte prima, le Disposizioni comuni ed i principi generali relative alle norme ambientali;
- parte seconda, le Procedure per la valutazione ambientale strategica, la valutazione d’impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale;
- parte terza, la Difesa del suolo e lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- parte quarta, la Gestione dei rifiuti e la bonifica siti contaminati;
- parte quinta, la Tutela dell’aria, la riduzione delle emissioni e le disposizioni per particolari installazioni;
- parte sesta, la Tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;
- parte sesta bis, la Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.
Vediamo insieme nel dettaglio il contenuto del Testo che presenta al suo interno le norme in materia ambientale frutto anche del recepimento della normativa europea in questo ambito.

La parte prima del Testo Unico Ambientale
La parte prima del presente Testo Unico consta di 3 articoli. L’articolo 1 fa di fatto il riassunto delle parti e delle materie ambientali disciplinate e contenute al suo interno.
Invece, l’articolo 2 evidenzia gli obiettivi del decreto che sono:
- la promozione dei livelli di qualità della vita umana da ottenere proteggendo e migliorando le condizioni ambientali ed utilizzando in maniera accorta e razionale le risorse naturali;
- il riordino, il coordinamento e l’integrazione delle materie disciplinate in relazione agli obblighi internazionali, dell’ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali;
- il difficile raggiungimento degli obiettivi ambientali senza l’utilizzo di risorse pubbliche;
Infine, l’articolo 3 riguarda la procedura da seguire per modificare i regolamenti in materia ambientale e prevede il ricevimento del parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali da parte Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro trenta giorni senza altri oneri a carico della finanza pubblica. Nel 2008 sono stati aggiunti cinque nuove articoli al numero 3 e sono:
- l’articolo 3 bis riguardante le regole generali per la produzione di provvedimenti di carattere urgente e contingibile in materia ambientale;
- l’articolo 3 ter concerne la tutela dell’ambiente a carico di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche seguendo i principi di precauzione, azione preventiva, correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e del chi inquina paga secondo quanto dettato dalla normativa ambientale europea;
- l’articolo 3 quater si riferisce ai principi di sviluppo sostenibile da parte delle persone e della Pubblica amministrazione, mettendo in campo azioni e gestione delle risorse disponibili per perseguire tale obiettivo;
- l’articolo 3 quinquies descrive la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono attuare anche misure più restrittive rispetto a quelle presenti nel testo per raggiungere questa finalità, fermo restando il principio di sussidiarietà che permette allo Stato di intervenire per le questioni di interesse ambientale che non possono essere realizzate dalle amministrazione di livello inferiore;
- l’articolo 3 sexies afferma il diritto all’accesso del pubblico alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio del territorio italiano e dei piani e dei programmi adottati in materia.
La Parte II del Testo Unico ambientale
La seconda parte del Testo Unico si riferisce al recepimento della Direttiva 52 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio per la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Infatti, le disposizioni della Parte II, art 4-52, definisce:
- i principi generali e lo svolgimento della Valutazione ambientale strategica, elaborata dall’Autorità Amministrativa per la valutazione dell’impatto ambientale di piani e programmi prima e dopo la loro elaborazione presenti nel rapporto ambientale ed è fondamentale per la loro approvazione, pena l’annullabilità degli stessi per violazione di legge, con il parere espresso dall’autorità competente. Per modifiche minori ad essi o per piccole aree, la VAS serve solo se hanno un considerevole impatto ambientale richiesta dalla verifica di assoggettabilità dell’autorità competente;
- i principi generali e lo svolgimento della Valutazione di impatto ambientale che verifica le eventuali conseguenze che un progetto può avere sull’ambiente per le parti in cui è utile tale esame con lo studio di impatto ambientale;
- i principi generali e lo svolgimento dell’Integrazione integrata ambientale per garantire un livello elevato di protezione ambientale con un’unica procedura di autorizzazione per vecchi e nuovi impianti in base al tipo, alla portata, alle materie, alle energie utilizzate e prodotte, all’ubicazione, alle fonti di emissione e alla tipologia e all’entità di emissioni prodotte, indicando gli effetti significativi sull’ambiente e le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto e la procedura con esito negativo può portare a sanzioni determinate in base al danno ambientale provocato;
- la consultazione, partecipazione, invio della documentazione relativa alle Valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere per progetti che riguardano più Regioni o hanno un impatto che coinvolge gli Stati confinanti.
Infine, la parte seconda prevede le norme transitorie e finali sugli oneri istruttori, norme tecniche, organizzative e integrative, abrogazioni e modifiche.
La Parte terza del Testo unico ambientale
La parte terza del Testo si concentra inizialmente sulle finalità che esso vuole raggiungere come la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione attraverso:
- l’attività conoscitiva, pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi svolta dalla PA;
- le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri nella difesa del suolo, del Ministero della transizione ecologica, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della conferenza stato-regioni, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle Regioni, degli enti locali e di altri soggetti, dell’Autorità di bacino distrettuale, dell’Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici,
- la ripartizione dei distretti idrografici, il piano di bacino distrettuale, la sua adozione e approvazione, I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree rischio, i contratti di fiume;
- i programmi di intervento e gli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico;
- la tutela delle acque dall’inquinamento, l’obiettivo di raggiungere gli standard di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione e delle acque a specifica destinazione
- la tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi per le aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, la tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico, la tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi e le ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici;
- i piani di gestione ed i piani di tutela delle acque con l’autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- le sanzioni amministrative e penali e la gestione delle risorse idriche.

La parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
La parte quarta del Decreto ambientale riguarda la tutela dell’ambiente e della salute delle persone per le norme in materia di gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.
Infatti, nel decreto legislativo 3 aprile 2006, nella parte relativa ai rifiuti, si afferma:
- la gestione dei rifiuti da effettuare seguendo i criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, e le norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;
- le responsabilità del produttore dei rifiuti;
- la gerarchia nella gestione dei rifiuti secondo la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, i recuperi di altro tipo e lo smaltimento;
- la prevenzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti secondo i principi di autosufficienza e prossimità, i rifiuti organici, la classificazione dei rifiuti, i materiali dragati, il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni;
- il deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, il registro cronologico di carico e scarico, il divieto di abbandono, il trasporto dei rifiuti, il trasporto intermodale e le spedizioni transfrontaliere,
- il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, i piani regionali, l’organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l’affidamento del servizio, il contratto di servizio, le gestioni esistenti, la raccolta differenziata, il calcolo degli obiettivi, accordi, contratti di programma, incentivi, vigilanza e controllo in materia di gestione rifiuti, recupero degli scarti e dei materiali;
- l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, l’autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione, l’Albo nazionale gestori ambientali, le autorizzazioni integrate ambientali, la determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate, la determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata;
- l’autosmaltimento, le operazioni di recupero, gli oli usati, la gestione degli imballaggi e i rifiuti di imballaggio,
Inoltre, vengono definite le regole per la gestione di particolari categorie di rifiuti, l’Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti la tariffa per la gestione rifiuti urbani, la bonifica di siti contaminati e le relative sanzioni.
La parte quinta del Testo Unico ambientale
La parte quinta del decreto legislativo 152 si concentra sui valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite degli impianti sull’inquinamento atmosferico.
Nel testo del decreto legislativo, le norme in materia di tutela dell’aria riguardano:
- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, l’individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni, i valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività, gli impianti e attività in deroga, i grandi impianti di combustione, le emissioni odorigene, i medi impianti di combustione, la raccolta e la trasmissione dei dati, le emissioni di cov derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione ed il suo recupero, le sanzioni in caso di inosservanza;
- la prevenzione e la limitazione dell’inquinamento atmosferico degli impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- le emissioni combustibili degli impianti e le varie tipologie di combustibile;
- le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio.
La parte sesta e sesta bis del Testo Unico ambientale
L’ultima parte del Decreto sull’ambiente si concentra sul danno ambientale e le attività di ripristino e recupero.
Infatti, quest’ultima parte del presente decreto legislativo sancisce la presenza di:
- il principio di precauzione, l’azione di prevenzione, il ripristino ambientale, il risarcimento del danno ambientale e la riparazione del danno ambientale dei siti di interesse nazionale con misure e costi, la richiesta di intervento statale, i ricorsi e le azioni risarcitorie;
- le ordinanze ministeriali, contenuto, effetti e ricorso ad esse;
- la riscossione dei crediti ed il fondo di rotazione;
- gli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela dell’ambiente.
In generale, il testo è stato aggiornato da provvedimenti che si sono susseguiti nel corso del tempo come ad esempio la Legge 4 agosto 2017 N. 124 per il mercato e la concorrenza, gli articoli 1 e 14 della legge concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, il Decreto Legislativo 15 novembre 2017 limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, le varie modifiche delle direttive recepite dall’UE.
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