Un intermediario rifiuti è una impresa che si occupa del recupero e dello smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, comprese quelle società che non hanno la materiale disponibilità dei rifiuti, secondo quanto affermato dall’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.
Infatti, le attività che svolgono intermediazione e commercio di rifiuti hanno due compiti da svolgere:
- aiutare i produttori o detentori dei rifiuti a trovare la giusta allocazione dei rifiuti prodotti;
- sviluppare rapporti con gli impianti di smaltimento dei rifiuti nel quale portare i rifiuti per conto terzi.
In qualità di intermediario deve saper gestire i rifiuti in modo da trovare le soluzioni tecniche ed economiche più vantaggiose all’interno del mercato.

Di cosa si occupa un intermediario rifiuti
Quando le aziende hanno la necessità di smaltire i rifiuti si rivolgono ad aziende d’intermediazione di rifiuti che si occuperà di farlo per loro conto.
Nella sua attività di intermediazione bisogna fare la distinzione tra:
- commercio di rifiuti senza detenzione, quando egli incarica trasportatori terzi per effettuare la movimentazione dei rifiuti, non prendendo materialmente possesso dei rifiuti;
- gestione dei rifiuti con detenzione, quando l’azienda d’intermediazione esegue il trasporto dei rifiuti portandoli a destinazione.
L’intermediario rifiuti deve avere le conoscenze tecniche necessarie per svolgere l’attività di intermediazione e commercio rifiuti sapendo:
- classificare i rifiuti che devono essere smaltiti o recuperati in base alla loro tipologia;
- se svolge una intermediazione con destinazione, occuparsi del trasporto dei rifiuti, imballando ed etichettando i materiali da smaltire ed organizzando la loro movimentazione scegliendo i mezzi, il percorso ed il tipo di impianto di smaltimento o recupero più adatto al tipo di rifiuto da trattare;
- occuparsi della corretta certificazione dell’intero processo per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti attraverso l’invio all’azienda cliente del Formulario Identificazione Rifiuti FIR per il trasporto dei rifiuti prodotti e del relativo eventuale certificato di avvenuto smaltimento, vidimate da parte delle Cameri di Commercio di competenza territoriale.
Obbligatoriamente, un intermediario dei rifiuti deve tenere il registro nel quale annotare le procedure di carico e scarico dei rifiuti entro e non oltre i dieci giorni lavorativi e conservarlo, tenere la copia del formulario del produttore di rifiuti, inviare il Modulo Unico di Dichiarazione Ambientale, MUD, alla Camera di Commercio.
Per smaltire o recuperare i rifiuti dei clienti, un’azienda che svolge attività d’intermediazione rifiuti dovrà avere relazioni con impianti di trattamento chimico-fisico dei rifiuti, di trattamento biologico, di inertizzazione, di materia o recupero energetico e discariche.
La gestione dei rifiuti di un intermediario di rifiuti
Il trattamento dei rifiuti da parte dell’intermediario dei rifiuti inizia con la loro raccolta all’interno delle strutture del cliente produttore dei rifiuti da trattare.
Successivamente, i rifiuti vengono individuati e raggruppati in base alla tipologia di materiale e viene svolto il loro adeguamento volumetrico prima di portarli all’impianto destinatario finale.
A questo punto, i rifiuti urbani vengono divisi in base al tipo di materiale, carta, ferro, legno, plastica, e destinati agli impianti di recupero o riutilizzo, invece i rifiuti speciali vengono inviati negli impianti di smaltimento in quanto non sono più recuperabili.
I clienti che si avvalgono di imprese che si occupano di commercio dei rifiuti possono essere soggetti pubblici, tramite bandi e gare d’appalto, e privati, come ad esempio aziende del settore alimentare, chimico e industriale.

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Dal punto di vista normativa, i requisiti per svolgere l’attività d’intermediazione di rifiuti in maniera legale sono quelli di iscriversi nella categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori ambientali, imprese o enti che effettuano attività di intermediazione e commercio senza detenzione e con l’obbligo ogni cinque anni di rinnovo dell’iscrizione.
Un intermediario senza detenzione di rifiuti devono presentare una garanzia finanziaria, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, entro 90 giorni dalla richiesta di iscrizione e 45 giorni dal rinnovo della stessa. Infatti, tali imprese devono attestare la dotazione minima di personale necessaria per lo svolgimento delle attività e la propria capacità finanziaria
La quantificazione della garanzia economica per l’iscrizione all’albo o il suo rinnovo dipendono dalla quantità di rifiuti pericolosi e non trattati durante l’anno che determinano la classe di iscrizione, in totale sono sei. A questa somma, le aziende con registrazione EMAS possono usufruire di uno sconto del 50 per cento e quelle con certificazione UNI-EN ISO 14001 del 40 per cento.
All’importo di iscrizione e rinnovo per l’albo si aggiunge il pagamento della tassa di concessione governativa pari a 168 euro, l’imposta di bollo di 16 euro, il diritto annuale di iscrizione, che varia in base alla categoria di appartenenza e dei diritti di segreteria, anche per l’integrazione di nuova categoria, modifica e cancellazione dall’Albo per un importo che varia in base alla categoria di appartenenza ed al tipo di società.
Le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui, l’iscrizione presso l’Albo viene eseguita con una comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente e riguarda i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti al loro interno. Invece, per le aziende straniere bisogna registrarsi presso la sezione regionale o provinciale in cui è presente la sua sede secondaria.
Gli intermediari con detenzione non devono iscriversi nella categoria 8 dell’Albo dei Gestori ambientali in quanto deve essere iscritto ad una delle altre categorie che prevedono l’autorizzazione all’esercizio di un’attività di trattamento, diversamente dagli intermediari che non acquisiscono la disponibilità dei rifiuti.
Come diventare intermediario di rifiuti
Per diventare intermediario di rifiuti, oltre alla iscrizione obbligatoria nella categoria 8 dell’Albo Gestori Ambientali per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, è necessario possedere le conoscenze necessarie nel settore del trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti.
Inoltre, le imprese che dispongono il recupero dei rifiuti, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti, devono conoscere le normative a livello europeo, nazionale e regionale in materia di gestione di rifiuti che sono numerose.
Infatti, molti intermediari di rifiuti sono specializzati in alcune tipologie di rifiuti e non in tutte in quanto è complesso essere al passo di tutte le esigenze dei vari settori industriali in questo ambito.
L’intermediario senza detenzione deve saper dare risposta veloce ad emergenze e fornire una rete di impianti a cui si appoggia valida, mentre le aziende possono richiedere intermediari con detenzione quando hanno bisogno di analisi chimiche e servizi di trasporto speciali.
Allo stesso tempo, avere tutte le conoscenze necessarie per la gestione dei rifiuti aiuta gli intermediari ad essere un interlocutore credibile per le aziende in quanto esse possono rivolgersi ad un’unica figura professionale per il conferimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, connettendo le figure del ciclo di gestione, ponendo in contatto il detentore, il trasportatore e il gestore del sito finale in base alle condizioni offerte dal mercato.






