Un intermediario rifiuti con detenzione si occupa solo di intermediazione? La risposta è ovviamente negativa in quanto altrimenti questa figura sarebbe equiparata a quelle di intermediario senza detenzione.
Infatti, l’attività di intermediario di rifiuti con detenzione va oltre il semplice procacciamento di operatori che si occupano della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti dell’azienda che li produce.
Allora, l’intermediario rifiuti con detenzione è la figura o la società che fa anche da raccoglitore e trasportatore, oltre a svolgere il recupero o lo smaltimento di rifiuti e l’attività di intermediazione è surrogata dalle altre appena descritte.
Quindi, questo soggetto che ha la sua caratteristica peculiare quella di acquisire materiale disponibilità dei rifiuti per conto di terzi avrà anche a disposizione un proprio impianto per poterli smaltire.

Un intermediario rifiuti con detenzione deve iscriversi alla categoria 8 dell’Albo Gestori ambientali?
L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 8 è obbligatoria per l’intermediario rifiuti con detenzione? Anche in questo caso la risposta è negativa, in quanto gli intermediari di rifiuti con detenzione, occupandosi dell’intero processo di gestione dei rifiuti e del loro trasporto, sarà già iscritto ad una delle altre categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Infatti, se egli è il trasportatore avrà già effettuato la iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, mentre se è gestore di un impianto di smaltimento avrà l’autorizzazione per trattare i rifiuti.
Quindi, un’altra importante distinzione tra un’attività di intermediazione di rifiuti con detenzione e l’ intermediazione senza detenzione è proprio per quest’ultima l’obbligo di iscrizione alla categoria 8 dell’Albo dei Gestori Ambientali.
Il conferimento dei rifiuti dal produttore dei rifiuti e lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi fa sì che questa attività richieda la sola iscrizione all’Albo per l’intermediario con detenzione siano le categorie 1, 4 o 5 in base alle caratteristiche dei rifiuti trattati.
Intermediario rifiuti con detenzione e obblighi documentali
Come l’intermediario dei rifiuti senza detenzione anche quello con detenzione ha degli obblighi documentali da dovere rispettare. Infatti, egli sarà l’ impresa che dispone il recupero dei rifiuti dal luogo di produzione, diventandone detentore e dovrà:
- vidimare il Registro di Carico e Scarico presso la Camera di Commercio;
- annotare entro 10 giorni lavorativi l’avvenuta operazione di carico e scarico sul relativo Registro;
- conservare la Quinta copia del Formulario;
- inviare il MUD entro la scadenza annuale prevista;
- conservare Registri e Formulari per 5 anni dalla registrazione delle operazioni riguardanti i rifiuti.
Questi obblighi documentali valgono per tutte le società ed i soggetti che svolgono attività di intermediazione, compresi gli intermediari senza detenzione.

La gestione dei rifiuti dell’intermediario con detenzione
Nell’attività di commercio di rifiuti, l’intermediario ottiene dal produttore il conferimento di rifiuti e ne effettuerà il trasporto in conto proprio.
Infatti, da quando l’intermediario prende materialmente possesso dei rifiuti ne diventa il possessore e si occuperà del trasporto dei propri rifiuti alla destinazione di smaltimento-recupero con un diretto rapporto contrattuale del produttore con quest’ultimo, senza stipulare altri contratti con il trasportatore ed il destinatario per suo conto.
L’intermediario con detenzione dispone e organizza il conferimento dei rifiuti da un produttore e destinati a recupero e smaltimento all’interno dei propri impianti. Inoltre, l prezzo della prestazione ed il contratto d’appalto con il destinatario vengono regolati direttamente dal trasportatore intermediario che addebiterà anche quello per lo smaltimento, in base a come i rifiuti vengono trattati nel suo impianto.
Così, il costo di quest’attività per il produttore di rifiuti sarà determinato dal valore dato alle attività di trasporto di rifiuti, da quello di smaltimento e dal valore della prestazione di intermediazione con detenzione che surroga quella dell’intermediario.
Intermediario dei rifiuti con detenzione: altre differenze con l’intermediario senza detenzione
L’intermediario senza detenzione deve essere iscritto alla categoria denominata intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi dell’Albo Gestori Ambientali che ne riassume l’attività che non prevede alcuna detenzione del rifiuto ma è conoscitore delle possibili destinazioni per i rifiuti, organizzandone il trasporto e lo smaltimento attraverso accordi con soggetti terzi in base alla normativa di gestione rifiuti.
A differenza di quest’ultimo, l’intermediario con detenzione organizza il conferimento dei rifiuti alla destinazione per il recupero e lo smaltimento degli stessi, senza dover instaurare rapporti con trasportatore e destinatario.
Quindi, in quest’ultimo caso, i rapporti tra produttore e intermediario, produttore e trasportatore, produttore e destinatario sono semplificati in quanto si dovrà disporre un contratto che riconosce nella figura dell’intermediario la prestazione di intermediazione unitamente alla richiesta di trasporto dei rifiuti destinati a recupero o smaltimento nel suo impianto.
Infine, ricordiamo che l’intermediario con detenzione svolge anche analisi chimiche sui rifiuti e quella di raccolta, trasporto e di smaltimento dei rifiuti speciali, oltre ad essere una figura professionale altamente qualificata che in base alle regole normative e tecniche si occupa del conferimento dei rifiuti per conto e nell’interesse del produttore.






