Il deposito temporaneo rifiuti è il raggruppamento dei materiali prodotti nel luogo in cui essi sono stati generati. I rifiuti non possono essere mischiati, miscelati o accantonati all’interno dello stesso contenitore e devono essere divisi per categorie omogenee.
Infatti, il deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183 del Testo Unico Ambientale può durare al massimo per un anno ma è previsto che:
- i rifiuti non pericolosi prodotti debbano essere smaltiti ogni tre mesi oppure questa operazione debba essere eseguita al momento del raggiungimento dei 20 metri cubi di rifiuti;
- i rifiuti pericolosi prodotti debbano essere smaltiti ogni tre mesi oppure questa operazione debba essere effettuata al momento del raggiungimento dei 10 metri cubi di rifiuti;
Quindi, seguendo il limite temporale per il deposito temporaneo dei rifiuti è trimestrale indipendente dalla quota prodotta oppure il produttore ha la possibilità di raggruppare fino a 30 metri cubi tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Come deve essere effettuato il deposito temporaneo rifiuti
Il produttore dei rifiuti dovrà predisporre le sostanze generate in contenitori di stoccaggio dei rifiuti a recupero o smaltimento, rispettando il codice CER. I rifiuti che saranno depositati dovranno seguire le norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti:
- rispettando le disposizioni di sicurezza ed evitare la fuoriuscita delle sostanze contenute;
- l’imballaggio e la chiusura dei contenitori non si devono fondere né creare composti pericolosi con il contenuto;
- l’imballaggio e la chiusura devono essere resistenti a qualsiasi tipo di sollecitazione e manipolazione;
- la chiusura del contenitore deve permettere l’apertura e la chiusura ripetuta dello stesso senza che il contenuto esca;
- il deposito preliminare alla raccolta può essere eseguito nelle aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti, ovvero nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, come anche le filiere di rifiuti, i rifiuti soggetti a responsabilità estesa ed i rifiuti da costruzione e demolizione.
La divisione per categorie omogenee di rifiuti è fondamentale per evitare che questi si possano mischiare o miscelare, evitando la creazione di prodotti tossici, infiammabili o esplosivi. Per farlo, se si stoccano i rifiuti in contenitori fissi o mobili sarà utile avere a disposizione:
- una superficie impermeabile su cui poggiare i contenitori;
- una tettoia leggera a copertura dell’area di deposito di rifiuti;
- i bacini di contenimento per i rifiuti liquidi;
- stoccare ed etichettare le categorie omogenee dei rifiuti;
- presidi antincendio e antisversamento;
- garantire ordine e pulizia.
In questo modo, la gestione dei rifiuti all’interno del deposito temporaneo prima della raccolta permetterà di non contaminare il suolo, il sottosuolo e le falde acquifere dalle sostanze generate.
Deposito temporaneo di rifiuti: le sanzioni
La Legge prevede delle sanzioni per i soggetti che violano i limiti previsti dal deposito temporaneo rifiuti, ovvero i rifiuti non sono destinati al loro recupero o smaltimento ed al fine del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento. Infatti, per l’illecito di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti si può incorrere a:
- una multa da 300 a 3.000 euro se a commetterlo è un privato, la sanzione raddoppia se si tratta di rifiuti pericolosi;
- l’arresto da tre mesi ad un anno ed una multa da 2.600 a 26.000 euro se a commetterlo è un Ente o un titolare di impresa se si tratta di rifiuti non pericolosi, mentre l’arresto raddoppia per i rifiuti pericolosi.
Invece, lo stoccaggio di un deposito preliminare, ovvero propedeutico alla smaltimento, oppure una messa in riserva se in attesa delle operazioni di recupero dei rifiuti prevede che la corretta gestione dei rifiuti avvenga tramite apposita autorizzazione ed in caso di sua assenza le sanzioni sono le stesse previste per l’illecito di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti da parte di enti o titolari di impresa.

Chi autorizza il deposito temporaneo dei rifiuti
Il deposito temporaneo non necessita di autorizzazioni se non si superano i limiti di metri cubi di rifiuti pericolosi e non prodotti o quelli temporali per il recupero o smaltimento di rifiuti.
Infatti, se l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti che supera il quantitativo di rifiuti in deposito raggiungendo complessivamente i 30 metri cubi o si oltrepassano i limiti temporali del deposito temporaneo stabiliti si entra nella gestione dei rifiuti con la necessaria autorizzazione.
I produttori hanno l’obbligo di tenuta del Registro di Carico e Scarico e devono garantire il rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose e non pericolose.
Se non si viola il divieto di miscelamento delle sostanze, si mantiene il rispetto delle norme tecniche sul raggruppamento di rifiuti ed in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito controllato o temporaneo non servono autorizzazioni e non si incorreranno in sanzioni.
La gestione delle giacenze dei rifiuti
La gestione del deposito preliminare alla raccolta dipende dallo spazio che il produttore ha a disposizione ed alla tipologia di rifiuti che devono essere raccolti.
Infatti, i rifiuti contenenti sostanze pericolose e rifiuti contenenti inquinanti organici prevedono il rispetto delle relative norme tecniche e la scelta del deposito temporaneo spetta alle esigenze del produttore.
Inoltre, il deposito temporaneo deve essere monitorato continuamente per evitare che si sforino i limiti temporali e quantitativi in deposito vengano sforati.
Per sapere quando il quantitativo di rifiuti supera il limite previsto può essere utile utilizzare un software gestionale o un foglio di calcolo elettronico, mentre per le scadenze di deposito dei rifiuti derivanti dalla propria attività, uno scadenzario può servire a non oltrepassare i limiti temporali per il raggruppamento dei rifiuti.
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