Il d.lgs numero 152 del 2006 ha istituto un pubblico registro al quale i soggetti che si occupano delle operazioni riguardanti le attività di gestione dei rifiuti devono iscriversi obbligatoriamente, l’ Albo Gestori Ambientali. Infatti, l’ iscrizione all’Albo Gestori Nazionali Ambientali permette alle imprese e agli enti che svolgono attività di commercio, trasporto, intermediazione rifiuti e bonifica di amianto di occuparsi di queste attività che altrimenti non potrebbero esercitare. Tutte le imprese o gli enti iscritti devono possedere alcuni requisiti tecnici, finanziari e legali per essere ammesse all’ Albo in base alle categorie e classi di appartenenza. Per effettuare l’iscrizione i titolari delle imprese devono essere:
- cittadini italiani o stranieri ma residenti in Italia;
- non essere interdetti o inabilitati;
- essere senza cause a carico di divieto, decadenza o sospensione;
- non essere stati condannati per aver violato le norme a tutela dell’ambiente o aver subìto una pena superiore ad un anno per delitti non colposi;
- non aver effettuato false dichiarazioni o falsificazioni per iscriversi.
Invece, le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese e se straniere al registro professionale dello Stato di residenza, non essere soggette a procedure concorsuali, fallimento o liquidazione, essere in regola con i versamenti INPS e INAIL dei lavoratori e rispondere ai requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria previsti dal Comitato Nazionale che stabilisce i criteri d’iscrizione.
L’Albo Nazionale Gestori ambientali prevede dieci categorie ed i soggetti che vogliono effettuare l’iscrizione ad una di esse devono registrare tutti i mezzi di trasporto per essere controllati e censiti. Esso fa parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela dei Territori e del Mare, oggi Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ed è suddiviso in un Comitato Nazionale e in Sezioni Regionali e Provinciali, rispettivamente diciannove e due, presenti all’interno delle sedi delle Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Albo Gestori Ambientali: quali sono le sue categorie
Il DM del 3 giugno 2014 ha istituito le dieci categorie dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali grazie all’introduzione del suo Regolamento che contiene la seguente suddivisione con le relative attività:
- categoria 1, attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento meccanizzato e gestione dei centri di raccolta;
- categoria 2bis, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che si occupano delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti propri oppure di quelli pericolosi ma senza superare i trenta kilogrammi o i 30 litri al giorno;
- categoria 3bis, i distributori, installatori, trasportatori di rifiuti e gestori dei centri di assistenza tecnica che svolgono attività di gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- categoria 4, per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5, per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- categoria 6, le imprese che si occupano solo di trasporti transfrontalieri di rifiuti;
- categoria 7, gli operatori logistici all’interno di stazioni ferroviarie, interporti, impianti di terminalizzazione, scali merci e porti ai quali sono affidati i rifiuti prima che essi vengano presi in carico dall’azienda che li deve trasportare (questa categoria non è ancora attiva;
- categoria 8, per l’intermediazione ed il commercio dei rifiuti senza detenzione;
- categoria 9, chi effettua la bonifica dei siti;
- categoria 10, chi si occupa della bonifica dei beni contenenti amianto.
Queste categorie sono suddivise in ulteriori classi che sottolineano le dimensioni delle attività svolte dalle imprese iscritte.
Le classi per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori ed il responsabile tecnico
Le classi determinano il costo dell’iscrizione all’ albo e sono le stesse del responsabile tecnico al quale le imprese devono obbligatoriamente avere, in base al requisito di esperienza che più sarà elevata, maggiore sarà anche la quantità di rifiuti che si potrà gestire. Queste classi sono:
- la categoria 1 le ha divise in base alla popolazione servita: A (uguale o superiore a 500.000 abitanti, B (da 100.000 a 500.000 abitanti), C (da 50.000 a 100.000 abitanti, D (da 20.000 a 50.000 abitanti), E (da 5.000 a 20.000 abitanti) F (fino a 5.000 abitanti);
- dalla categoria 4 alla categoria 8 le classi sono divise in base alla quantità di rifiuti gestiti ogni anno: A (uguale o superiore a 200.000 tonnellate), B (da 60.000 a 200.000 tonnellate), C (da 15.000 a 60.000 tonnellate), D (da 6.000 a 15.000 tonnellate); E (da 3.000 a 6.000 tonnellate, F (fino a 3.000 tonnellate);
- le categorie 9 e 10 le classi sono divise in base al valore d’affari euro dell’attività di bonifica: A ( più di 9 milioni di Euro), B (fino a 9 milioni di Euro), C (fino a 2 milioni e mezzo di Euro), D (fino a un milione di Euro), E (fino a 200.000 Euro).
Vediamo insieme come iscriversi all’ Albo e quali sono le altre condizioni che le imprese devono soddisfare per ottenerla.

Iscrizione per l’Albo Nazionale Gestori: cosa prevede il d.lgs 152/2006
Il comma 5 dell’articolo 212 del presente decreto legislativo prevede una procedura di iscrizione ordinaria per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici urbani prodotti dai Comuni presso la Sezione Regionale in cui hanno sede legale questi soggetti e se è all’estero dove hanno la sede secondaria o il domicilio. Bisognerà presentare la domanda d’iscrizione in modalità telematica all’interno del sito web dell’Albo Gestori Ambientali e allegare ad essa i documenti ed i moduli richiesti dalla categoria alla quale ci si vuole iscrivere. Entro 60 giorni la Sezione Regionale comunicherà il rigetto o l’accettazione della domanda di iscrizione.
Invece, è prevista la procedura di iscrizione semplificata per i soggetti che svolgono la gestione dei RAEE presenti nell’articolo 16 del Decreto Ministeriale numero 120 del 2014. La domanda deve essere presentata sul sito internet dell’Albo e inoltrata alla Sezione Regionale di riferimento ed entro 30 giorni si ottiene la risposta se essa è stata accettata o meno.
Ricordiamo che chi si iscrive alla categorie 4 e 5 può effettuare anche alle attività delle categorie 2bis e 3bis se non si superano i limiti di categoria, classe e tipologia di rifiuti che comporterebbe il cambiamento di categoria. Discorso simile per le attività della categoria 6 che sono permesse per gli iscritti alle categorie 1, 4 e 5.
Per pagare l’iscrizione le imprese e gli enti devono versare la marca da bollo, i diritti di segreteria ed il diritto annuale d’iscrizione e mantenimento per gli anni successivi entro il 30 aprile di ogni anno attraverso carta di credito, Telemacopay, MAV o PagoPA, accedendo all’Area Riservata del sito dell’Albo Nazionale ed i costi dipendono dalla categoria di iscrizione.
Come cancellarsi dall’Albo Nazionale Gestori
La cancellazione dell’iscrizione avviene automaticamente se la propria società viene cancellata dal Registro delle Imprese o cessa la sua attività. Invece, chi prosegue la propria attività può cancellarsi presentando una apposita domanda e allegandovi:
- il modello di domanda firmato dal titolare o dal rappresentante legale dell’impresa;
- la fotocopia del documento d’identità del titolare o dal rappresentante legale dell’impresa;
- il foglio riepilogativo della domanda generato dal sistema Agest dove bisogna inoltrarla per la cancellazione;
- pagare i diritti di segreteria.
Questa è la domanda di cancellazione per gli iscritti a tutte le categorie tranne per quelli iscritti a quelle 2bis e 3 bis che non devono versare i diritti di segreteria.






