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Contratto di intermediazione rifiuti per il loro smaltimento 

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Il contratto di intermediazione rifiuti è l’accordo stipulato tra l’azienda produttrice e una società intermediaria che si occupa di tutto il ciclo della gestione dei rifiuti fino alla conclusione di tale processo con lo smaltimento di rifiuti presso terzi.

Infatti, un intermediario prende in carico la gestione di rifiuti per conto di terzi, svolgendo tutte le operazioni necessarie per trovare la corretta collocazione dei rifiuti aziendali e portare a compimento le attività per il trattamento, il trasporto, recupero o lo smaltimento dei materiali.

Le attività di raccolta e trasporto dipendono dalle caratteristiche dell’intermediario rifiuti senza detenzione dei rifiuti o con detenzione, delineando l’opportunità di occuparsi solo della negoziazione per trovare la giusta soluzione per lo smaltimento dei rifiuti negli impianti di trattamento o anche delle incombenze relativa alla presa in carico presso un proprio dei rifiuti di terzi.

Ricordiamo che, chi svolge l’attività di intermediario rifiuti deve essere effettuato l’iscrizione all’Albo Nazionali Gestori Ambientali nelle categorie specifiche previste, in base alle mansioni prestate.

contratto intermediazione rifiuti

Cosa prevede un contratto di intermediazione rifiuti

Le società di intermediazioni che stipulano convenzioni per la gestione dei rifiuti di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti, offrono ai produttori dei rifiuti clienti accordi che solitamente prevedono prestazioni o lavorazione oggetto del contratto come:

  • il supporto nelle fasi burocratiche per lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi come la redazione del Registro Carico Scarico dei Rifiuti, dei Formulari Rifiuti e del MUD;
  • reperire i contatti con i siti di smaltimento finale dei rifiuti;
  • consulenza per l’idoneità del sistema di smaltimento, bonifica, trattamento e raccolta dei rifiuti presso impianti terzi autorizzati
  • il prelievo e le analisi chimiche dei campioni di rifiuti detenuti;
  • la classificazione dei rifiuti con l’applicazione del codice CER per la fase finale di smaltimento dei rifiuti;
  • gestire i rifiuti con la raccolta e la negoziazione per le attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • il trattamento rifiuti se l’intermediario è proprietario dell’impianto;
  • il trasporto di rifiuti con mezzi appropriati ed in base alla loro tipologia, ad esempio rifiuti liquidi o solidi, pericolosi e non pericolosi;
  • verificare la disponibilità degli impianti convenzionati per il trattamento dei rifiuti;
  • certificare il corretto smaltimento dei rifiuti avvenuto.

L’intermediario rifiuti deve possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali e le responsabilità che sussistono a suo carico per la parte delle prestazioni oggetto del contratto.

contratto di intermediazione smaltimento rifiuti

Il contratto di intermediazione rifiuti e la gestione dei rifiuti

La gestione di rifiuti nei contratti di intermediazione dipende dalla natura della società con la quale si stipulano questi accordi. 

Infatti, nel caso di intermediari senza detenzione, questi saranno coloro che svolgeranno l’attività di negoziazione che permetterà al produttore di rifiuti di trovare la giusta collocazione degli stessi presso gli impianti corretti di destinazione, senza entrarne in possesso.

Invece, nel caso di intermediari con detenzione, questi si occuperanno per conto terzi anche della fase operativa e gestionale, oltra a quella relazione per la chiusura di contratti con i siti di smaltimento.

Infine, ricordiamo che entrambe le figure devono rispettare le normative vigenti in materia di corretta tracciabilità e smaltimento di rifiuti, in base alla presenza sia di materiali pericolosi che non pericolosi ai quali è assegnata una categoria specifica per il loro trattamento.

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